martedì 31 luglio 2012

DECRETO DI SCOMUNICA PER I PROFANATORI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO A SERVIGLIANO ( FERMO ). INDIZIONE DELLA PUBBLICA RIPARAZIONE CITTADINA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO DI ASSISI ( 2 AGOSTO)



L’ ARCIDIOCESI DI FERMO
CURIA ARCIVESCOVILE
Il Vicario Generale
PROT. N.    550/VI.GE./12
Il Codice di Diritto Canonico (CIC) sintetizzando l'abbondante insegnamento conciliare in merito e il perenne ammaestramento della Chiesa, sancisce: «Augustissimo Sacramento è la Santissima Eucaristia nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa» (can. 897 del CIC); pertanto «i fedeli abbiano in sommo onore la Santissima Eucaristia (...) ricevendo con frequenza e massima devozione questo sacramento e venerandolo con somma adorazione» (can. 898 del CIC).
Si comprende perciò la cura e l'impegno dei Pastori della Chiesa perché questo inestimabile Dono sia profondamente e religiosamente amato, tutelato e circondato di quel culto che esprima nel miglior modo possibile alla limitatezza umana la fede nella reale Presenza di Cristo - corpo, sangue, anima e divinità - sotto le Specie eucaristiche, anche dopo la celebrazione del Santo Sacrificio.
Il can. 1367 del CIC afferma che: "Chi profana le specie eucaristiche consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica". La pena latae sententiae significa che vi si incorre ipso facto, cioè per il fatto stesso di aver commesso il delitto. Inoltre, è riservata alla Sede Apostolica, nello specifico alla Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi, in caso di ravvedimento del reo (o dei rei), la censura non può essere rimessa dal Vescovo, tranne nell'eccezione dell'’articulo mortis, ma solo dalla Santa Sede.
A motivo dei gravissimi fatti delittuosi accaduti nel pomeriggio di ieri nella Chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista in Servigliano (FM), ovvero la profanazione delle specie eucaristiche mediante asportazione e furto delle stesse dal tabernacolo;
Visti i cann. 1367,1376 del Codice di Diritto Canonico,
                                                    SI DICHIARA
che il reo (o i rei) è incorso (sono incorsi) nella scomunica latae sententiae e tale pena comporta di conseguenza:
-  il divieto di ricevere i sacramenti (cann. 1331 § 1, 2°; 915 del CIC);
-  l'esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1 del CIC);
-  la privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1,1° del CIC);
-   la necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio
canonico (cann. 1071 § 1, 5°; 1124 del CIC).

Altresì, a norma del can. 1211 del Codice di Diritto Canonico,
                                                            SI DISPONE
che tale oltraggio venga riparato il 2 Agosto p.v., (Perdono d'Assisi) nel seguente modo:
-  si propone un digiuno penitenziale astenendosi dalla cena;
-  ore 19,30 celebrazione eucaristica con numeroso concorso di popolo;
-  a seguire Adorazione Eucaristica fino alle ore 24,00;
-  alle ore 21,30 celebrazione penitenziale con confessione individuale.
Inoltre,   anche   il  pellegrinaggio   Mariano   "Servigliano   -   Santuario  Madonna dell'Ambro" del 1/2 Settembre p.v., avrà carattere di riparazione.
Nonostante qualsiasi disposizione contraria.  
Fermo, 27 Luglio 2012

                                                                                         mons. Pietro Orazi
                                                                   Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Fermo