L’ ARCIDIOCESI DI FERMO
CURIA ARCIVESCOVILE
Il Vicario Generale
PROT. N.
550/VI.GE./12
Il Codice di Diritto Canonico (CIC) sintetizzando l'abbondante
insegnamento conciliare in merito e il perenne ammaestramento della Chiesa,
sancisce: «Augustissimo
Sacramento è la Santissima Eucaristia nella quale lo stesso Cristo Signore è
presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e
cresce la Chiesa» (can. 897 del CIC); pertanto «i fedeli abbiano in sommo onore
la Santissima Eucaristia (...) ricevendo con frequenza e massima devozione
questo sacramento e venerandolo con somma adorazione» (can. 898 del CIC).
Si comprende perciò
la cura e l'impegno dei Pastori della Chiesa perché questo inestimabile Dono
sia profondamente e religiosamente amato, tutelato e circondato di quel culto
che esprima nel miglior modo possibile alla limitatezza umana la fede nella
reale Presenza di Cristo - corpo, sangue, anima e divinità - sotto le Specie
eucaristiche, anche dopo la celebrazione del Santo Sacrificio.
Il can. 1367 del CIC afferma che: "Chi profana le specie
eucaristiche consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego,
incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede
Apostolica". La pena latae sententiae significa che vi si incorre ipso
facto, cioè per il
fatto stesso di aver commesso il delitto. Inoltre, è riservata alla Sede
Apostolica, nello specifico alla Congregazione per la Dottrina della Fede,
quindi, in caso di ravvedimento del reo (o dei rei), la censura non può essere
rimessa dal Vescovo, tranne nell'eccezione dell'’articulo mortis, ma solo
dalla Santa Sede.
A motivo dei gravissimi fatti delittuosi accaduti nel
pomeriggio di ieri nella Chiesa parrocchiale di S. Marco Evangelista in
Servigliano (FM), ovvero la profanazione delle specie eucaristiche mediante
asportazione e furto delle stesse dal tabernacolo;
Visti i cann.
1367,1376 del Codice di Diritto Canonico,
SI
DICHIARA
che il reo (o i rei) è
incorso (sono incorsi) nella scomunica latae sententiae e tale pena
comporta di conseguenza:
-
il divieto di ricevere i sacramenti (cann. 1331 § 1, 2°; 915 del CIC);
-
l'esclusione dall'incarico di padrino per il
Battesimo e la Confermazione (cann. 874 § 1; 893 § 1 del CIC);
-
la privazione delle esequie ecclesiastiche in
mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1,1° del CIC);
- la necessità della licenza
dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio
canonico (cann. 1071 § 1, 5°; 1124 del CIC).
canonico (cann. 1071 § 1, 5°; 1124 del CIC).
Altresì, a norma del can. 1211 del Codice di Diritto Canonico,
SI DISPONE
che tale oltraggio venga riparato il 2 Agosto p.v.,
(Perdono d'Assisi) nel seguente modo:
-
si propone un digiuno penitenziale astenendosi
dalla cena;
-
ore 19,30 celebrazione eucaristica con numeroso
concorso di popolo;
-
a seguire Adorazione Eucaristica fino alle ore 24,00;
-
alle ore 21,30 celebrazione penitenziale con
confessione individuale.
Inoltre, anche
il pellegrinaggio Mariano
"Servigliano - Santuario
Madonna dell'Ambro" del 1/2 Settembre p.v., avrà carattere di riparazione.
Nonostante
qualsiasi disposizione contraria.
Fermo, 27 Luglio 2012
mons. Pietro Orazi
Vicario Generale
dell'Arcidiocesi di Fermo